Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL)
Alimentaristi (per una consultazione completa vedi :      )
 
Metalmeccanici
 

Metalmeccanici Settore privato

Accordo di rinnovo 03-07-2001 

Per il rinnovo della parte economica del c.c.n.l. per i dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti 

Decorrenza: 01-01-2001-31-12-2002

 

 Testo dell'accordo 

 Allegato 1 - Valori 

 Allegato 2 - "Una tantum"

 

Testo dell'accordo

 

Fermo restando quanto previsto dall'accordo interconfederale del 23 luglio 1993, le Organizzazioni stipulanti il presente accordo di rinnovo della parte economica del c.c.n.l. 8 giugno 1999:

- assunto l'obiettivo mirato alla salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni;

- esaminati gli indicatori economici e le relative dinamiche di cui al punto 2 del secondo paragrafo dell'accordo 23 luglio 1993 citato;

- considerati i dati di inflazione consuntivati per i primi 6 mesi dell'anno in corso;

 

 concordano:

 

- un aumento retributivo sui minimi contrattuali al 5° livello di inquadramento pari a lire 130.000 (Euro 67,14) lorde mensili suddiviso in due "tranches" da erogare quanto a lire 70.000 (Euro 36,15) dal 1° luglio 2001 e quanto a lire 60.000 (Euro 30,99) dal 1° marzo 2002. Gli incrementi mensili per livello ed i nuovi valori dei minimi contrattuali sono riportati nell'Allegato 1;

- che l'aumento retributivo di cui al punto precedente è definito anche a copertura dell'inflazione effettiva fino a tutto il 30 giugno 2001 ed a quella programmata per il 2° semestre 2001 e per l'anno 2002. Pertanto, l'eventuale recupero salariale relativo al biennio 2001-2002 da discutere nel prossimo rinnovo contrattuale, ai sensi del Protocollo del 23 luglio 1993, considererà esclusivamente il 2° semestre 2001 e l'anno 2002;

- che il valore punto di cui alla dichiarazione comune posta in calce all'art. 37, Disciplina generale, Sezione terza, del c.c.n.l. 8 giugno 1999, è elevato a lire 30.300 (Euro 15,65) che costituisce pertanto il nuovo importo da considerare per il prossimo rinnovo del c.c.n.l.;

- che ai lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo verrà corrisposta una "una tantum" di lire 450.000 (Euro 232,41) lorde suddivisa in due "tranches": nel mese di luglio 2001 quanto a lire 300.000 (Euro 154,94) e nel mese di luglio 2002 quanto a lire 150.000 (Euro 77,47). L'"una tantum" sarà erogata secondo le modalità previste nell'Allegato 2;

- che le parti si incontreranno per riproporzionare, così come avvenuto in occasione delle precedenti modifiche dei minimi tabellari, le percentuali del concottimo e dell'utile minimo di cottimo di cui agli artt. 8 e 11, Disciplina speciale, Parte prima;

- che ai lavoratori non iscritti al Sindacato verrà richiesta una quota di contribuzione a favore dei Sindacati stipulanti pari a lire 40.000 (Euro 20,66) con delega in positivo e secondo modalità che verranno successivamente definite;

- che il presente accordo avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2002.

 

Allegato 2 - "Una tantum"

 

Ai lavoratori in forza alla data del 3 luglio 2001 è corrisposto un importo forfettario di lire 450.000 lorde (Euro 232,41) suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio-30 giugno 2001. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal 2o comma dell'art. 2120 cod. civ., l'"una tantum" è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Il suddetto importo verrà erogato in due rate pari a:

- lire 300.000 lorde (154,94 Euro) nel corso del mese di luglio 2001;

- lire 150.000 lorde (77,47 Euro) nel corso del mese di luglio 2002.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze.

Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1o gennaio-30 giugno 2001, con pagamento di indennità a carico dell'Istituto competente e di integrazione a carico delle aziende saranno considerate utili ai fini dell'importo di cui sopra.

Ai lavoratori che, nel periodo 1o gennaio-30 giugno 2001, fruiscano di trattamenti di Cassa integrazione guadagni, di riduzione dell'orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali, l'importo dell'"una tantum" sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.

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